T.A.R. Trentino-Alto Adige, Sez. I, 9 dicembre 2020, n. 330. Anche per il militare giudicato totalmente inidoneo al servizio vale il limite di 24 mesi per ripetere le somme indebitamente percepite
Il comma 4 dell’art. 39 del d.P.R. n. 51 del 2009, nel punto in cui, per il dipendente militare non idoneo permanentemente al servizio « in modo assoluto », collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità, fa salve « le disposizioni di maggior favore », deve ritenersi riferito anche alla previsione di cui al comma 3 dello stesso articolo. Essa stabilisce — per l’analoga fattispecie del personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio « in modo parziale » — che « non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa ». Invero, non potrebbe considerarsi conforme alla Costituzione una lettura delle due disposizioni in base alla quale la ripetizione delle somme — indebitamente erogate al dipendente collocato in aspettativa, in attesa della decisione sulla domanda di dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte — sia diversa a seconda che lo stesso dipendente sia giudicato parzialmente ovvero totalmente non idoneo al servizio.

