T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 19 luglio 2022, n. 2311. L'accertamento dell'inidoneità psichica al servizio di un appartenente all'Arma dei Carabinieri è espressione di discrezionalità tecnica

La determinazione con la quale viene motivatamente disposto il reimpiego di un appartenente all’Arma dei Carabinieri nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile per inidoneità psichica al servizio di polizia è espressione di discrezionalità tecnica, è di natura infungibile, non potendo essere sostituita o surrogata da accertamenti demandati ad altri organi diversi rispetto a quelli competenti per legge ad espletarli secondo parametri di giudizio non previsti o non pertinenti secondo la disciplina di riferimento, ovvero svolti in epoca successiva. Essa è sindacabile soltanto laddove sia inattendibile ed è soggetta al principio tempus regit actum, per cui eventuali risultanze di segno difforme, rese in epoca successiva, non sono idonee ad inficiare l’attendibilità del dato tecnico reso dalla Commissione all’uopo preposta.