T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, giugno 2017, n. 1236. Deroga al periodo minimo di permanenza presso il reparto di destinazione prevista dall'art. 398 del Reg. gen. dell'Arma dei Carabinieri.
L’art. 398 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri contempla la possibilità di derogare, sul presupposto di situazioni personali particolarmente delicate, alle ordinarie disposizioni in materia di impiego, che impongono un periodo minimo di permanenza presso il reparto di destinazione. La disposizione speciale di cui all’art. 398 va letta inoltre in maniera disgiunta e alternativa rispetto alla procedura automatizzata di trasferimenti a comando tra differenti comandi di Corpo/Legione, in quanto opera in deroga alla disciplina ordinaria e su presupposti che vengono valutati caso per caso a fronte di istanze specifiche e motivate.

