T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 2 novembre 2020, n. 11206. Il giudizio di inidoneità attitudinale di un candidato allievo carabiniere deve recare una motivazione adeguata e compiuta, in assenza di un obiettivo e preventivo metro di valutazione.
La P.A. deve, nel formulare il giudizio di inidoneità attitudinale di un candidato allievo carabiniere, in assenza di un obiettivo e preventivo metro di valutazione, esprimersi secondo una motivazione adeguata e compiuta, utilizzando canoni rigorosi che dimostrino, in modo oggettivo, la inettitudine militare rilevata nel candidato, evitando l’utilizzazione, come nel caso di specie, di frasi generiche e stereotipate, peraltro presenti in ogni motivazione escludente sotto il profilo attitudinale (nel caso di specie, la motivazione adottata nel provvedimento contestato non è conforme agli indicati e necessari requisiti, perché non consente di percepire immediatamente e obiettivamente le ragioni dell’esclusione, rinviando ad evenienze ipotetiche e prognostiche prive di reale dimostrazione).

