T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Trieste, Sez. I, 13 ottobre 2023, n. 303. La concessione del trasferimento ex art. 398 del R.G.A. richiede che l'esigenza da soddisfare sia connotata da un'oggettiva straordinarietà

L’istituto del trasferimento ex art. 398 del R.G.A. richiede che l’esigenza da soddisfare sia connotata da un’oggettiva straordinarietà, da intendersi come effettiva eccezionalità e che il movimento immediato extra ordinem costituisce l’unica possibile modalità per fronteggiare la citata esigenza. Specularmente, la concessione del trasferimento impinge in una sfera di ampia discrezionalità amministrativa, essendo il frutto di un delicato bilanciamento di interessi; giova, peraltro, evidenziare che, nell’ambito dell’impiego militare, le esigenze personali e familiari del singolo militare sono recessive rispetto all’interesse del Corpo di appartenenza all’ottimale allocazione sul territorio del personale, quale strumento organizzativo funzionale al migliore soddisfacimento delle attribuzioni istituzionali.

La concessione del trasferimento ai sensi dell’art. 398 del Regolamento generale dell’Arma dei Carabinieri impinge in una sfera di ampia discrezionalità amministrativa, essendo il frutto di un delicato bilanciamento di interessi. Nell’ambito dell’impiego militare, le esigenze personali e familiari del singolo militare sono strutturalmente recessive rispetto all’interesse del Corpo di appartenenza all’ottimale allocazione sul territorio del personale, quale strumento organizzativo funzionale al migliore soddisfacimento delle attribuzioni istituzionali.