T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 29 gennaio 2019, n. 55. Motivazione del diniego del trasferimento del militare per ricongiungimento con il coniuge lavoratore
A fronte della discrezionalità riconosciuta dall’ordinamento militare in materia di trasferimento per ricongiungimento con il coniuge lavoratore ex art. 398 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri, l’unico strumento di controllo di legalità esercitabile rimane l’analisi della motivazione del provvedimento di diniego, che richiede, quanto meno, una ponderazione concreta tra le specifiche esigenze familiari con quelle di servizio e la disponibilità negli organici degli uffici interessati dal trasferimento, sulla base di parametri oggettivi, anche numerici, certi, non potendosi ritenere congrua argomentazione motivazionale il generico richiamo a gravi carenze di organico, poiché ciò renderebbe oscuro l’iter logico ed istruttorio seguito dalla p.a. nel caso concreto ed astrattamente rigettabili un numero indefinito di domande. La carenza di motivazione riverbera vieppiù sul valore del ricongiungimento familiare al quale l’ordinamento giuridico riconosce rilievo preminente e che richiede necessariamente in capo all’amministrazione il necessario e ponderato giudizio di bilanciamento tra le proprie necessità operative e tale legittima pretesa del dipendente.

