Consiglio di Stato, Sez. I, 22 gennaio 2024, n. 51. Libertà di manifestazione del pensiero dei militari e limiti a tutela di valori costituzionalmente rilevanti
L’interessato assume che il comportamento disciplinarmente sanzionato sarebbe da ricondurre all’espressione di opinioni, effettuata nei limiti della rilevanza sociale, della veridicità e della continenza, formulate nell’esercizio del diritto di critica, sulla base del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero a tutti garantito dall’art. 21 della Costituzione, anche alla luce dello spirito democratico della Repubblica cui si informa l’ordinamento delle Forze armate ai sensi dell’art. 52 Cost., nonché del disposto dell’art. 1472, comma 1, c.m. (“I militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio per i quali deve essere ottenuta l’autorizzazione”).
Tale assunto presuppone una configurazione del diritto rivendicato dal ricorrente che non trova riscontro nella giurisprudenza di questo Consiglio in tema di libertà di espressione delle opinioni personali, secondo la quale non c’è dubbio che “più stringenti limiti, anche in punto di espressione di tali opinioni, possano essere imposti ai militari in servizio e ad alcune categorie di pubblici funzionari (arg. ex art. 98, terzo comma, Cost.)” sulla scorta dei limiti individuati dalla giurisprudenza costituzionale nella “tutela della esistenza, della integrità, della unità, della indipendenza, della pace e della difesa militare e civile dello Stato” (sentenza n. 25 del 1965) ovvero del prestigio del Governo, dell’ordine giudiziario e delle forze armate (sentenza n. 20 del 1974) (cfr. Cons. Stato, sez. II, 6 giugno 2023, n. 5566).
Ebbene, occorre considerare che “le forze armate sono regolate da un complesso di norme e principi (che gli appartenenti si obbligano ad osservare) i quali, in virtù di pubblici interessi ed in quanto rivolti a soggetti cui si chiede una disciplina “speciale”, possono trovare del tutto legittimamente un’applicazione in senso compressivo di alcuni profili di libertà comportamentale” (Cons. Stato, sez. IV, 7 aprile 2014, n. 1609) e sono sottoposte ai doveri di contegno che incombono sui militari ai sensi degli art. 713, comma 1 e 732, commi 1 e 2, d.P.R. n. 90 del 2010.
Perciò, anche un comportamento in teoria riconducibile alla libertà garantita dall’art. 21 Cost. potrebbe essere rilevante dal punto di vista disciplinare.
Tuttavia, nella fattispecie, non è stato sanzionato l’esercizio, in quanto tale, del diritto del ricorrente di manifestare il proprio pensiero, ma, l’eccesso da un tale diritto nel contesto dell’emergenza pandemica nei confronti dell’operato delle istituzioni locali e di altre forze di polizia, che è trasmodato in una condotta rilevante ai fini dell’art. 732 d.P.R. n. 90/2010.

